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La definizione di enti bilaterali è presente nel
Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276
, attuativo della Legge Biagi, integrato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251.
Secondo l’articolo 2, si tratta di organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative (primo comma, lettera h). In altre parole, gli enti bilaterali sono sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso attività come:
•
promozione di occupazione
regolare e di qualità;
•
intermediazione
nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• programmazione di
attività formative
e determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
• promozione di buone pratiche
contro la discriminazione
e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
• gestione mutualistica di
fondi
per la formazione e l'integrazione del reddito;
•
certificazione dei contratti di lavoro
e di regolarità o congruità contributiva;
• sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro
;
• ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento
.
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